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109806
IDG761206542
76.12.06542 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cantalupo osvaldo
il controllo di legittimita' sulle deliberazioni adottate dalle regioni a statuto ordinario
Amm. it., an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 511-520
d1424
l' a. ricorda la previsione dell' art. 125 della costituzione relativa al controllo, da parte di un organo dello stato, sugli atti amministrativi delle regioni ordinarie e la norma di legge che ha dato attuazione al precetto costituzionale, l' art. 45 della legge 10 febbraio 1953. precisa che il controllo in questione, che e' controllo di legittimita', deve tendere a riscontrare nell' atto la mancanza di vizi attinenti alla violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. l' a. passa poi in rassegna le varie fasi nelle quali si articola il controllo, dalla trasmissione della deliberazione alla commissione di controllo fino a quando la deliberazione diventa esecutiva: cio' avviene se la commissione non l' annulla entro venti giorni dal ricevimento o se prima della scadenza del termine la commissione da' comunicazione di non aver riscontrato vizi. l' a. conclude trattando del controllo sulle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive.
art. 125 cost. art. 45 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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