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| IDG761206544 | |
| 76.12.06544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| aschero augusto
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| distanza da osservare nelle costruzioni lungo le strade provinciali
fuori dei centri abitati. compiti dell' amministrazione provinciale
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| Amm. it., an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 491-501
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18238; d1422
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| l' a. ricorda come, per quanto concerne le distanze da osservare
nell' edificazione fuori dei centri abitati, la legge urbanistica sia
stata integrata dalla legge-ponte e come la normativa in questione
abbia avuto attuazione con il decreto ministeriale 1 aprile 1974.
nell' esaminare quali siano conseguentemente i compiti dell' ente
provincia, l' a. precisa che le distanze previste nel decreto si
devono osservare "fuori dei perimetri dei centri abitati" e richiama
i caratteri che contraddistinguono il centro abitato: a) sussistenza
di un gruppo di case b) allocazione di servizi ed esercizi pubblici
c) funzione di centro di raccolta ove convergono anche gli abitanti
delle zone vicine. tali distanze si devono osservare nella
edificazione, cioe' nelle costruzioni realizzate dall' uomo aventi
forma e funzioni di "edifici" e si devono misurare a partire dal
ciglio della strada. l' a. conclude rilevando che la provincia deve
opportunamente segnalare ogni violazione della legge urbanistica
riscontrata lungo le strade provinciali affinche' i sindaci adottino
i provvedimenti di loro competenza.
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| l. 6 agosto 1967, n. 765
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| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
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