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109808
IDG761206544
76.12.06544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aschero augusto
distanza da osservare nelle costruzioni lungo le strade provinciali fuori dei centri abitati. compiti dell' amministrazione provinciale
Amm. it., an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 491-501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18238; d1422
l' a. ricorda come, per quanto concerne le distanze da osservare nell' edificazione fuori dei centri abitati, la legge urbanistica sia stata integrata dalla legge-ponte e come la normativa in questione abbia avuto attuazione con il decreto ministeriale 1 aprile 1974. nell' esaminare quali siano conseguentemente i compiti dell' ente provincia, l' a. precisa che le distanze previste nel decreto si devono osservare "fuori dei perimetri dei centri abitati" e richiama i caratteri che contraddistinguono il centro abitato: a) sussistenza di un gruppo di case b) allocazione di servizi ed esercizi pubblici c) funzione di centro di raccolta ove convergono anche gli abitanti delle zone vicine. tali distanze si devono osservare nella edificazione, cioe' nelle costruzioni realizzate dall' uomo aventi forma e funzioni di "edifici" e si devono misurare a partire dal ciglio della strada. l' a. conclude rilevando che la provincia deve opportunamente segnalare ogni violazione della legge urbanistica riscontrata lungo le strade provinciali affinche' i sindaci adottino i provvedimenti di loro competenza.
l. 6 agosto 1967, n. 765
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