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Stampa giuridica

Documento


110029
IDG761206768
76.12.06768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salazar michele
pubblicazioni oscene e responsabilita' penale degli edicolanti
nota a c. cost. 10-18 maggio 1972, n. 93
Riv. giur. scuola, an. 15 (1976), fasc. 1, pag. 43-44
d51711
l' a. apprezza la decisione con la quale la corte ha rigettato l' eccezione di incostituzionalita' della disposizione che prevede la responsabilita' penale dell' edicolante per il commercio di stampati osceni (art. 528 codice penale). inconsistenti appaiono infatti le due censure, che si richiamano rispettivamente all' art. 3 (l' art. 528 avrebbe violato il principio di uguaglianza, retribuendo con pena identica soggetti -stampatore e venditore- che andavano invece trattati in maniera differenziata) ed all' art. 21, comma 2 della costituzione (si finirebbe con il consentire una sorta di censura preventiva sulla stampa, rimessa alla discrezionalita' del rivenditore). il parlamento si e' comunque preso cura dei rivenditori prefossionali della stampa periodica e dei librai, per porre nel nulla nei loro confronti l' art. 528 succitato, dimostrando con cio' di aver avvertito l' esattezza della pronuncia della corte e l' esigenza di reprimere con provvedimenti adeguati e diversi da quelli finora previsti, le violazioni ai principi dell' etica e del buon costume.
art. 528 c.p. art. 3 cost. art. 21, comma 2, cost. l. 17 luglio 1975, n. 355 c. cost. 10-18 maggio 1972, n. 93
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