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110063
IDG761206802
76.12.06802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
sulla posizione processuale dell' amministrazione e le norme di procedura nei giudizi elettorali amministrativi
nota a cons. sstato sez. iv 18 marzo 1976, n. 487
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 10, pt. 2, pag. 197-203
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15302
l' a. non concorda con la sentenza del consiglio di stato nella parte in cui individua nell' art. 83 del decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la norma processuale da applicarsi nel processo elettorale. l' a. osserva infatti che tale disposizione e' stata modificata in gran parte dall' art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, articolo dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale, e quindi divenuto inefficace. l' a. rileva invece l' importanza della sentenza nella parte in cui, mutando la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che nel contenzioso elettorale il giudice possa disporre l' integrazione del contraddittorio anche se il ricorso non e' stato notificato all' amministrazione interessata. considerando l' amministrazione (eletta in seguito alle elezioni contestate) come l' autorita' emanante del provvedimento, gli amministratori si servirebbero infatti del pubblico denaro per difendere non solo l' interesse pubblico, ma anche il proprio interesse privato.
art. 83 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 l. 23 dicembre 1966, n. 1147 c. cost. 27 maggio 1968, n. 49
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