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| IDG761206802 | |
| 76.12.06802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cacciavillani ivone
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| sulla posizione processuale dell' amministrazione e le norme di
procedura nei giudizi elettorali amministrativi
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| nota a cons. sstato sez. iv 18 marzo 1976, n. 487
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| Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 10, pt. 2, pag. 197-203
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15302
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| l' a. non concorda con la sentenza del consiglio di stato nella parte
in cui individua nell' art. 83 del decreto del presidente della
repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la norma processuale da applicarsi
nel processo elettorale. l' a. osserva infatti che tale disposizione
e' stata modificata in gran parte dall' art. 2 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, articolo dichiarato incostituzionale dalla
corte costituzionale, e quindi divenuto inefficace. l' a. rileva
invece l' importanza della sentenza nella parte in cui, mutando la
precedente giurisprudenza, ha ritenuto che nel contenzioso elettorale
il giudice possa disporre l' integrazione del contraddittorio anche
se il ricorso non e' stato notificato all' amministrazione
interessata. considerando l' amministrazione (eletta in seguito alle
elezioni contestate) come l' autorita' emanante del provvedimento,
gli amministratori si servirebbero infatti del pubblico denaro per
difendere non solo l' interesse pubblico, ma anche il proprio
interesse privato.
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| art. 83 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
l. 23 dicembre 1966, n. 1147
c. cost. 27 maggio 1968, n. 49
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