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110073
IDG761206812
76.12.06812 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pascale matia
la disapplicazione davanti al giudice amministrativo. indagine giurisprudenziale
Amm. it., an. 39 (1976), fasc. 9, pag. 1141-1144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1521; d153
l' a. rileva come, contrariamente alla precedente giurisprudenza, negli ultimi decenni la giustizia amministrativa abbia affermato l' impossibilita', da parte sua, di procedere alla disapplicazione di un atto amministrativo. la richiesta di disapplicazione non puo' infatti essere un espediente per opporsi a provvedimenti per i quali sia scaduto il termine previsto per proporre ricorso, e nemmeno puo' essere proposta in via principale ai magistrati amministrativi. la giurisprudenza ha infatti rilevato che, se la disapplicazione puo' essere chiesta al giudice ordinario, la particolarita' della giustizia amministrativa impedisce al magistrato amministrativo lo stesso provvedimento. tale potere e' infatti attribuito al giudice ordinario in quanto egli non puo' annullare, revocare o modificare il provvedimento viziato, a differenza del giudice amministrativo. e' una deroga alla norma che sottrae all' organo giudiziario amministrativo ogni indagine sull' atto, e non puo' quindi andare ad accrescere le competenze attribuite ai magistrati addetti all' annullamento.
art. 5 l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. e
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