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| IDG761206837 | |
| 76.12.06837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| coltelli roberto
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| considerazioni sugli interessi privati e sull' interesse legittimo
nel giudizio amministrativo
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 862-943
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d11130; d11131; d150; d15303; d15302
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| alla base dell' istituto dell' interesse legittimo e' l' istanza di
tutela del cittadino verso l' amministrazione, istanza che
originariamente si propose, dopo l' emanazione della legge abolitiva
del contenzioso amministrativo, in termini di tutela dell' interesse
privato non assunto in una situazione di diritto soggettivo, ma pure
meritevole di non subire pregiudizio per comportamento ingiusto dell'
autorita'. tale istanza postulava la diffusa applicazione del
giudizio di merito; di conseguenza essa rimase largamente
insoddisfatta con l' istituzione della giurisdizione amministrativa
imperniata sul giudizio di legittimita', che per sua struttura elegge
a oggetto di tutela il formale interesse alla legittimita' dell' atto
amministrativo. con la costituzione, l' interesse legittimo ha
trovato espresso riconoscimento legislativo ed e' stato configurato
in termini omogenei rispetto al diritto soggettivo, quindi come
situazione giuridica sostanziale di tutela dell' interesse privato.
la dottrina, raccogliendo l' indicazione, ha elaborato nuovi schemi
del giudizio amministrativo, tendendo a spostarne l' oggetto dall'
atto al rapporto tra amministrazione e cittadino, dall' interesse
pubblico a quello privato. essa, pero', si e' preclusa una reale
innovazione, operando sempre nell' ambito concettuale del giudizio di
legittimita' e rifiutando una piu' diffusa applicazione del giudizio
di merito. tutto cio' sempre tenendo presente che una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo e' propriamente
configurabile solo nei confronti del vizio di opportunita' del
provvedimento amministrativo, quando la scelta e' compiuta dall'
amministrazione in esercizio di discrezionalita', ed e' tutelabile
solo nel giudizio di merito.
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| l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e
l. 31 marzo 1889, n. 5992
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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