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110098
IDG761206837
76.12.06837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
coltelli roberto
considerazioni sugli interessi privati e sull' interesse legittimo nel giudizio amministrativo
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 862-943
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d11130; d11131; d150; d15303; d15302
alla base dell' istituto dell' interesse legittimo e' l' istanza di tutela del cittadino verso l' amministrazione, istanza che originariamente si propose, dopo l' emanazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, in termini di tutela dell' interesse privato non assunto in una situazione di diritto soggettivo, ma pure meritevole di non subire pregiudizio per comportamento ingiusto dell' autorita'. tale istanza postulava la diffusa applicazione del giudizio di merito; di conseguenza essa rimase largamente insoddisfatta con l' istituzione della giurisdizione amministrativa imperniata sul giudizio di legittimita', che per sua struttura elegge a oggetto di tutela il formale interesse alla legittimita' dell' atto amministrativo. con la costituzione, l' interesse legittimo ha trovato espresso riconoscimento legislativo ed e' stato configurato in termini omogenei rispetto al diritto soggettivo, quindi come situazione giuridica sostanziale di tutela dell' interesse privato. la dottrina, raccogliendo l' indicazione, ha elaborato nuovi schemi del giudizio amministrativo, tendendo a spostarne l' oggetto dall' atto al rapporto tra amministrazione e cittadino, dall' interesse pubblico a quello privato. essa, pero', si e' preclusa una reale innovazione, operando sempre nell' ambito concettuale del giudizio di legittimita' e rifiutando una piu' diffusa applicazione del giudizio di merito. tutto cio' sempre tenendo presente che una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo e' propriamente configurabile solo nei confronti del vizio di opportunita' del provvedimento amministrativo, quando la scelta e' compiuta dall' amministrazione in esercizio di discrezionalita', ed e' tutelabile solo nel giudizio di merito.
l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e l. 31 marzo 1889, n. 5992 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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