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110099
IDG761206838
76.12.06838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alessi renato
apparenza giuridica e responsabilita' diretta dello stato
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 849-861
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d160
dottrina e giurisprudenza ritengono che si possa parlare di responsabilita' "diretta" dello stato per l' operato illecito dei suoi dipendenti, solo nel caso di danni conseguenti direttamente dall' esplicazione di funzioni dell' ente con uso dei relativi poteri da parte di coloro che ad essi sono preposti. e' pero' vero che, se il danno deriva dall' effettiva esplicazione di una pubblica funzione, manca la base per un' azione di responsabilita' direttamente contro lo stato per il venir meno della condizione rappresentata dalla lesione di diritti veri e propri; se invece l' operato dannoso non costituisce esplicazione di una funzione pubblica. manca la base per un' azione di responsabilita' direttamente contro lo stato in quanto manca la possibilita' di una riferibilita' diretta all' ente del comportamento lesivo. tale "impasse" puo' essere superato (potendosi cosi' arrivare a configurare una responsabilita' diretta dello stato per i danni prodotti agli amministrati dall' operato dei suoi funzionari) solo ricorrendo al principio della "apparenza", in base al quale, in presenza di una certa situazione apparente ancorche' non reale, all' apparenza deve riconoscersi il valore di realta' giuridica. la legittimita' del ricorso a tale principio ha una giustificazione non soltanto etico-sociale, bensi' possiede anche aggangi al diritto positivo nell' art. 113 della costituzione e negli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato e. esso, pero', va inteso ai limitati effetti di cui si e' discusso, e non nel senso ben piu' ampio, di un diretto riferimento a vantaggio dell' amministrazione, degli effetti di apparenti provvedimenti che tali non possano essere considerati per difetto di un reale potere giuridico.
art. 113 cost. art. 2 l. 20 marzo 1865, all. e art. 4 l. 20 marzo 1865, all. e
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