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| IDG761206838 | |
| 76.12.06838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| alessi renato
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| apparenza giuridica e responsabilita' diretta dello stato
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 849-861
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d160
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| dottrina e giurisprudenza ritengono che si possa parlare di
responsabilita' "diretta" dello stato per l' operato illecito dei
suoi dipendenti, solo nel caso di danni conseguenti direttamente
dall' esplicazione di funzioni dell' ente con uso dei relativi poteri
da parte di coloro che ad essi sono preposti. e' pero' vero che, se
il danno deriva dall' effettiva esplicazione di una pubblica
funzione, manca la base per un' azione di responsabilita'
direttamente contro lo stato per il venir meno della condizione
rappresentata dalla lesione di diritti veri e propri; se invece l'
operato dannoso non costituisce esplicazione di una funzione
pubblica. manca la base per un' azione di responsabilita'
direttamente contro lo stato in quanto manca la possibilita' di una
riferibilita' diretta all' ente del comportamento lesivo. tale
"impasse" puo' essere superato (potendosi cosi' arrivare a
configurare una responsabilita' diretta dello stato per i danni
prodotti agli amministrati dall' operato dei suoi funzionari) solo
ricorrendo al principio della "apparenza", in base al quale, in
presenza di una certa situazione apparente ancorche' non reale, all'
apparenza deve riconoscersi il valore di realta' giuridica. la
legittimita' del ricorso a tale principio ha una giustificazione non
soltanto etico-sociale, bensi' possiede anche aggangi al diritto
positivo nell' art. 113 della costituzione e negli artt. 2 e 4 della
legge 20 marzo 1865 allegato e. esso, pero', va inteso ai limitati
effetti di cui si e' discusso, e non nel senso ben piu' ampio, di un
diretto riferimento a vantaggio dell' amministrazione, degli effetti
di apparenti provvedimenti che tali non possano essere considerati
per difetto di un reale potere giuridico.
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| art. 113 cost.
art. 2 l. 20 marzo 1865, all. e
art. 4 l. 20 marzo 1865, all. e
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