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110100
IDG761206839
76.12.06839 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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contenuto dei programmi di fabbricazione
comunicazione al convegno su "traffico e tutela dell' ambiente nella normativa statale e regionale" (aspetti giuridici, profili tecnici e riflessi turistici), palermo, 21-23 maggio 1976, a cura dei presidenti degli automobile clubs della sicilia
Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 5, pt. 2e, pag. 587-594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1823; d18232; d1821; d18212
il consiglio di stato ha recentemente sostenuto che i programmi di fabbricazione non possono produrre o contenere l' imposizione di vincoli sostanzialmente espropriativi, in quanto essi, non avendo una limitazione nel tempo collegata ad un' espropriazione, e quindi a un indennizzo, sarebbero in contrasto con il terzo comma dell' art. 42 della costituzione, nella ricostruzione che di esso ha dato la corte costituzionale. infatti, le leggi 19 novembre 1968 n. 1187 e 30 novembre 1973 n. 756 stabiliscono una durata per i vincoli espropriativi e di inedificabilita' contenuti nei piani regolatori generali, nulla statuendo pero' in merito ai vincoli dei programmi di fabbricazione. l' esame dell' art. 1 della legge n. 756 consente, pero', di appurare che la decisione del consiglio di stato, indubbiamente a causa della formulazione ambigua del testo legislativo, giunge a conseguenze opposte a quanto previsto dalla norma in esame e non puo' percio' condividersi. e' invece vero che la legge n. 756 del 1973 tratta in modo uguale i vincoli di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, per cui essendo legittimi i primi, sono allo stesso modo altrettanto legittimi i secondi.
l. 19 novembre 1968, n. 1187 l. 30 novembre 1973, n. 756 art. 42, comma 3, cost. c. cost. 29 maggio 1968, n. 55 cons. stato 9 aprile 1974, n. 3
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