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| IDG761206839 | |
| 76.12.06839 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| resta domenico
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| contenuto dei programmi di fabbricazione
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| comunicazione al convegno su "traffico e tutela dell' ambiente nella
normativa statale e regionale" (aspetti giuridici, profili tecnici e
riflessi turistici), palermo, 21-23 maggio 1976, a cura dei
presidenti degli automobile clubs della sicilia
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| Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 5, pt. 2e, pag. 587-594
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1823; d18232; d1821; d18212
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| il consiglio di stato ha recentemente sostenuto che i programmi di
fabbricazione non possono produrre o contenere l' imposizione di
vincoli sostanzialmente espropriativi, in quanto essi, non avendo una
limitazione nel tempo collegata ad un' espropriazione, e quindi a un
indennizzo, sarebbero in contrasto con il terzo comma dell' art. 42
della costituzione, nella ricostruzione che di esso ha dato la corte
costituzionale. infatti, le leggi 19 novembre 1968 n. 1187 e 30
novembre 1973 n. 756 stabiliscono una durata per i vincoli
espropriativi e di inedificabilita' contenuti nei piani regolatori
generali, nulla statuendo pero' in merito ai vincoli dei programmi di
fabbricazione. l' esame dell' art. 1 della legge n. 756 consente,
pero', di appurare che la decisione del consiglio di stato,
indubbiamente a causa della formulazione ambigua del testo
legislativo, giunge a conseguenze opposte a quanto previsto dalla
norma in esame e non puo' percio' condividersi. e' invece vero che la
legge n. 756 del 1973 tratta in modo uguale i vincoli di piano
regolatore generale e di programma di fabbricazione, per cui essendo
legittimi i primi, sono allo stesso modo altrettanto legittimi i
secondi.
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| l. 19 novembre 1968, n. 1187
l. 30 novembre 1973, n. 756
art. 42, comma 3, cost.
c. cost. 29 maggio 1968, n. 55
cons. stato 9 aprile 1974, n. 3
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