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110108
IDG761206847
76.12.06847 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marzona nicoletta
nota a pret. viareggio 8 marzo 1976, n. 62
Regioni, an. 4 (1976), fasc. 4, pag. 865-867
d03102; d1811
secondo l' a., la sentenza annotata e' estremamente interessante perche' ci mostra come il giudice (l' interprete ufficiale dell' ordinamento) ponga rimedio ad una lacuna imputabile al legislatore statale, ma rilevabile altresi' nei confronti degli ordinamenti locali. il pretore ha ritenuto che il potere delegato per legge alle regioni di fissare l' orario dei negozi non sia suscettibile di estensione: pertanto il presidente della giunta non e' autorizzato a fissare l' organo cui compete l' irrogazione delle sanzioni di cui all' art. 10 legge n. 558 del 1971. tale organo sara' quindi l' autorita' che tradizionalmente esercita i poteri in materia di polizia locale e cioe' il sindaco. nel complesso, secondo l' a., dalla sentenza emerge un giudizio abbastanza positivo sulla regione che si e' astenuta dal riempire il vuoto della legge attraverso una facile rivendicazione di potere ed ha invece ricercato tra le soluzioni ipotizzabili quella piu' corretta giuridicamente e piu' rispondente ai criteri di buona amministrazione.
l. 28 luglio 1971, n. 558
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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