| 110111 | |
| IDG761206850 | |
| 76.12.06850 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| maviglia carlo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a tar er 11 marzo 1976, n. 116
| |
| Regioni, an. 4 (1976), fasc. 4, pag. 832-841
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d1424; d14231
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ricorda come la configurazione dell' assessore regionale quale
organo esterno o interno sia stata data con i vari statuti e non in
maniera univoca: in particolare lo statuto emiliano non ha dato
rilevanza esterna alla figura dell' assessore. nella fattispecie in
esame si pone anzitutto il quesito relativo al tipo di rapporto
instaurantesi tra presidente della giunta e assessore all' assetto
del territorio: tale rapporto ha i caratteri della delega e di quel
tipo di delega che ha riflessi nei confronti dei terzi. secondo l'
a., cio' non e' stato tenuto presente dal collegio giudicante che ha
sostenuto l' applicabilita' del principio civilistico dell' assoluta
identita' di forma tra atto di delega ed atto da delegare. in materia
di delega amministrativa, invece, nulla osta all' applicazione dell'
altro principio, per cui la forma dell' atto di delega segue in
genere quella degli atti degli organi od enti deleganti. l' a.
concorda con il collegio circa la sottoponibilita' al controllo ex
art. 45 della c.d. legge scelba del 1953 anche degli atti di organi
regionali monocratici a contenuto provvedimentale, ma sostiene che l'
esclusione dal novero di questi ultimi dell' atto di delega del
presidente della giunta all' assessore da' adito a rilevanti dubbi.
| |
| art. 45 l. 10 febbraio 1953, n. 62
| |
| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
| |