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110114
IDG761206853
76.12.06853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
catelani alessandro
nota a cons. stato sez. v 22 aprile 1976, n. 650
Regioni, an. 4 (1976), fasc. 4, pag. 817-820
d12002
la sentenza concerne la problematica della posizione del profugo nei confronti di una licenza di commercio e, piu' in genere, nei confronti degli atti amministrativi che lo abilitano all' esercizio di attivita' economiche. la lettera della legge (art. 2 legge n. 568 del 1971) e' nel senso che spetti al profugo un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio degli atti che gli consentano l' esercizio dell' attivita' esplicata nel paese di provenienza: ma l' a. mette in luce come il diritto soggettivo del profugo sussista solo in relazione all' accertamento obiettivo e vincolato della qualita' di profugo che l' autorita' amministrativa deve compiere, senza avere in cio' alcun potere discrezionale. invece per quelle circostanze che attengono alla valutazione dell' interesse pubblico e che l' autorita' deve accertare discrezionalmente, il profugo e' senza dubbio titolare soltanto di un interesse legittimo.
art. 2 l. 25 luglio 1971, n. 568
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