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| IDG761206854 | |
| 76.12.06854 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cappellini aldo
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| nota a cons. stato sez. iv 16 marzo 1976, n. 186
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| Regioni, an. 4 (1976), fasc. 4, pag. 807-808
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| d18210
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| l' a. esamina la problematica dell' imposizione di vincoli mediante
il programma di fabbricazione ricordando la posizione
giurisprudenziale, culminata nella sentenza dell' adunanza plenaria
del consiglio di stato del 9 aprile 1974, n. 3, decisamente contraria
alla suddetta imposizione. secondo l' a., di fronte alle reazioni
manifestatesi a livello dottrinale e legislativo regionale, tale
giurisprudenza puo' ricorrere ad almeno due profili di
incostituzionalita': il primo facente riferimento alla disparita' di
trattamento che, ove si ammettesse la legittimita' dei vincoli, si
determinerebbe tra proprietari di beni inclusi in un piano regolatore
generale e proprietari di aree vincolate da un programma di
fabbricazione, potendo solo i primi e non anche i secondi partecipare
al procedimento di formazione dell' atto; il secondo profilo di
incostituzionalita' e' il contrasto tra le norme delle leggi
regionali che consentono l' imposizione dei vincoli e l' art. 34
della legge urbanistica che invece non la consente. l' a. conclude
ricordando come la questione se esista o meno nella legislazione
dello stato un principio fondamentale di non ammissibilita' dei
vincoli di inedificabilita' nel programma di fabbricazione sia adesso
all' esame della corte costituzionale, a seguito di un' ordinanza del
tribunale amministrativo lombardo.
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| l. 17 agosto 1942, n. 1150
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