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110116
IDG761206855
76.12.06855 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corpaci alfredo, marzuoli carlo
appello e giudice locale
nota a cons. stato sez. v 12 febbraio 1976, n. 239
Regioni, an. 4 (1976), fasc. 4, pag. 810-816
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15308
la sentenza in esame pone le regole del processo civile quale punto di riferimento per l' interpretazione delle norme della legge n. 1034 del 1971 in tema di giudizio di appello. viene infatti esteso al giudizio amministrativo il principio per cui il rinvio al giudice di primo grado, per il prolungamento che comporta nella vicenda processuale, deve costituire una extrema ratio, cui ricorrere solo nei casi di assoluta mancanza di pronuncia del giudice di primo grado o di vizio insanabile che investa la sentenza nella sua totalita'. gli aa. ritengono necessario un ripensamento dell' intera tematica della giustizia amministrativa alla luce dei mutamenti nel frattempo intervenuti al livello di amministrazione per l' instaurazione dell' ordinamento regionale; sostengono che un maggiore riferimento agli istituti del processo civile non contrasta necessariamente con tale finalita', ma anzi puo' costituirne una delle condizioni di attuazione.
art. 35 comma 1 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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