| l' a., esaminando una sentenza del tribunale di catanzaro che ha
precisato alcune questioni in materia di costruzioni antisismiche, si
dichiara d' accordo sul fatto che, in base alle leggi vigenti, nelle
zone sismiche, quando si intenda costruire in aderenza ad un
edificio, occorre che tutti i piani siano in aderenza, e non e'
consentito che i piani superiori, a differenza di quelli piu' bassi,
si distacchino dall' edificio contiguo. l' a. non e' invece d'
accordo nell' affermare che le direttive della sezione urbanistica
del provveditorato regionale alle opere pubbliche, impartite su
richiesta del comune, divengano operanti solo in quanto costituiscono
oggetto di valutazione da parte del genio civile (che deve stabilire
l' ammissibilita' dei progetti); le direttive della sezione
urbanistica precedono infatti l' approvazione del progetto di
costruzione, che ad esse deve in ogni caso conformarsi. l' a.,
contrariamente alla sentenza, ritiene inoltre che l' inserimento, in
regolamenti di igiene, di disposizioni in materia edilizia, non
escluda, in caso di violazione, la possibilita' di richiedere, oltre
al risarcimento, la restituzione allo stato precedente. l' a.
concorda invece nel considerare l' art. 907 del codice civile
(distanze delle costruzioni dalle vedute) da applicare anche per le
costruzioni antisismiche ed anche in deroga con il progetto edilizio,
trattandosi di una norma di carattere assoluto; ne consegue, in caso
di violazione, l' obbligo alla riduzione in pristino, oltre al
risarcimento del danno.
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