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110139
IDG761206878
76.12.06878 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alvino ernesto
costruzioni antisismiche e questioni relative ad alcune ipotesi di inosservanza delle disposizioni in materia
nota a trib. catanzaro 15 settembre 1975
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 11, pt. 1, pag. 1706-1717
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1821; d30411
l' a., esaminando una sentenza del tribunale di catanzaro che ha precisato alcune questioni in materia di costruzioni antisismiche, si dichiara d' accordo sul fatto che, in base alle leggi vigenti, nelle zone sismiche, quando si intenda costruire in aderenza ad un edificio, occorre che tutti i piani siano in aderenza, e non e' consentito che i piani superiori, a differenza di quelli piu' bassi, si distacchino dall' edificio contiguo. l' a. non e' invece d' accordo nell' affermare che le direttive della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche, impartite su richiesta del comune, divengano operanti solo in quanto costituiscono oggetto di valutazione da parte del genio civile (che deve stabilire l' ammissibilita' dei progetti); le direttive della sezione urbanistica precedono infatti l' approvazione del progetto di costruzione, che ad esse deve in ogni caso conformarsi. l' a., contrariamente alla sentenza, ritiene inoltre che l' inserimento, in regolamenti di igiene, di disposizioni in materia edilizia, non escluda, in caso di violazione, la possibilita' di richiedere, oltre al risarcimento, la restituzione allo stato precedente. l' a. concorda invece nel considerare l' art. 907 del codice civile (distanze delle costruzioni dalle vedute) da applicare anche per le costruzioni antisismiche ed anche in deroga con il progetto edilizio, trattandosi di una norma di carattere assoluto; ne consegue, in caso di violazione, l' obbligo alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno.
l. 25 novembre 1962, n. 1684 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 872 c.c. art. 873 c.c. art. 907 c.c.
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