Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


110195
IDG761000247
76.10.00247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a(ngeli) d(ino)
iva. crediti perduti. restituzione dell' imposta
art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 21 (20 luglio), pag. 1002-1003
d23153; d23154
l' a. ricorda che, secondo lo schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva, se l' operazione per cui e' stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l' ammontare imponibile, il cessionario del bene o committente del servizio ha diritto alla restituzione dell' importo pagato a titolo di rivalsa al cedente o prestatore. poiche' cio' e' previsto solo per i casi di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, l' a. si chiede se la restituzione sia dovuta anche nel caso in cui l' inosservanza delle condizioni di pagamento faccia diventare il credito inesigibile. ricorda che al riguardo la relazione del presidente del sottocomitato iva della commissione parlamentare ha proposto di introdurre apposita norma circa la restituzione d' imposta relativa a crediti inesigibili, definendo tali quelli morosi da oltre 2 anni e quelli per i quali il creditore abbia iniziato gli atti per la tutela giurisdizionale dei propri diritti. nella suddetta relazione si osserva che la mancanza di siffatta disposizione contrasterebbe con la caratteristica dell' iva di commisurarsi al corrispettivo effettivamente ricevuto e porrebbe gli imprenditori italiani in condizioni di inferiorita' nei confronti degli imprenditori degli altri paesi della cee (i quali possono vendere a clienti italiani senza il rischio di perdere l' imposta, corrisposta dall' acquirente in dogana).
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati