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| IDG761000247 | |
| 76.10.00247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| a(ngeli) d(ino)
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| iva. crediti perduti. restituzione dell' imposta
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| art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 21 (20 luglio), pag. 1002-1003
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| d23153; d23154
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| l' a. ricorda che, secondo lo schema di decreto delegato per l'
istituzione dell' iva, se l' operazione per cui e' stata emessa
fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l' ammontare
imponibile, il cessionario del bene o committente del servizio ha
diritto alla restituzione dell' importo pagato a titolo di rivalsa al
cedente o prestatore. poiche' cio' e' previsto solo per i casi di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, l' a. si chiede se la restituzione sia dovuta anche
nel caso in cui l' inosservanza delle condizioni di pagamento faccia
diventare il credito inesigibile. ricorda che al riguardo la
relazione del presidente del sottocomitato iva della commissione
parlamentare ha proposto di introdurre apposita norma circa la
restituzione d' imposta relativa a crediti inesigibili, definendo
tali quelli morosi da oltre 2 anni e quelli per i quali il creditore
abbia iniziato gli atti per la tutela giurisdizionale dei propri
diritti. nella suddetta relazione si osserva che la mancanza di
siffatta disposizione contrasterebbe con la caratteristica dell' iva
di commisurarsi al corrispettivo effettivamente ricevuto e porrebbe
gli imprenditori italiani in condizioni di inferiorita' nei confronti
degli imprenditori degli altri paesi della cee (i quali possono
vendere a clienti italiani senza il rischio di perdere l' imposta,
corrisposta dall' acquirente in dogana).
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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