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110197
IDG761000401
76.10.00401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
n(apolitano) l(uigi)
interessi delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti sino al 31 dicembre 1973
art. 72 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Giust. trib., s. 1, an. 51 (1975), fasc. 1-2, pag. 1-3
d23063; d23073; d21801; d21802
l' a. ricorda che per obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al i gennaio 1974 la ritenuta si applica in misura pari al minore tra l' ammontare determinato a norma dell' art. 26 del decreto n. 600 del 1973 (contenenti disposizioni sull' accertamento) e l' ammontare complessivo dell' imposta di ricchezza mobile e dell' imposta sulle obbligazioni che avrebbero dovuto applicarsi secondo la disciplina previgente; la rivalsa viene esercitata solo se veniva effettivamente esercitata per dette imposte. l' a. precisa che la sola imposta di ricchezza mobile e relative addizionali comportano un onere tributario superiore a quello previsto dalla nuova normativa. esaminando gli effetti del mancato esercizio della rivalsa sull' applicazione dell' irpef e irpeg, afferma che, mancando la rivalsa, gli interessi in questione devono essere inclusi nella base imponibile ai fini sia dell' irpef (purche' non siano espressamente esentati) sia dell' irpeg (anche se solo per meta' del loro ammontare).
art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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