| dopo alcuni cenni sui piu' recenti provvedimenti del governo e del
parlamento per la realizzazione delle centrali di energia elettrica,
l' a. illustra e commenta il capo i della legge di cui nel titolo,
relativo alle centrali elettronucleari. il nuovo procedimento di
localizzazione di queste centrali si divide in tre fasi. la prima
fase e' quella della determinazione preventiva delle aree
suscettibili di insediamenti nucleari e consta: dell' approvazione,
da parte del cipe, del programma di costruzione di centrali dell'
enel, d' intesa colla commissione consultiva interregionale, e udito
il parere del cnen; e della individuazione, da parte delle singole
regioni, di almeno due aree suscettibili di insediamenti nucleari. la
seconda fase e' quella dell' istruttoria per l' accertamento dell'
idoneita' tecnica delle aree prescelte: l' enel, autorizzato dal
ministro per l' industria, esegue le indagini necessarie a tal fine,
nei modi e colle facolta' esistenti in materia di ricerca e
coltivazione di miniere; entro dodici mesi dall' accesso ai fondi
invia al ministro dell' industria e alle regioni interessate un
rapporto sulle ubicazioni che propone e sulle loro caratteristiche
tecniche e ambientali; per effetto della trasmissione di questo
rapporto, il cnen provvede all' istruttoria tecnica sulle ubicazioni
proposte dall' enel ed entro otto mesi dalla ricezione del rapporto
dell' enel invia ai soggetti soprannominati un proprio parere, che ha
carattere necessario. nella terza fase, le regioni, su richiesta del
ministro per l' industria, d' intesa coi comuni interessati e sentito
l' enel, determinano definitivamente entro 60 giorni la
localizzazione della centrale. l' atto di localizzazione costituisce
direttamente variante del piano regolatore o del programma di
fabbricazione; sostituisce la licenza edilizia del comune;
costituisce dichiarazione di pubblica utilita'; e' il presupposto per
l' autorizzazione all' esecuzione di opere preliminari, prima che lo
stesso impianto sia stato autorizzato; e' il presupposto della
convenzione che l' enel e i comuni interessati stipulano per
stabilire il contributo forfettizzato per le opere di urbanizzazione
secondaria. l' a. esamina infine piu' brevemente l' autorizzazione
ministeriale alla costruzione della centrale nucleare, le
disposizioni transitorie relative alle centrali nucleari gia'
autorizzate dal cipe, la norma sulla "carta nazionale dei siti".
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