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110336
IDG761206001
76.12.06001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albano raffaele
la nuova normativa sulle centrali elettronucleari dell' enel nella legge 2 agosto 1975, n. 393
Rass. giur. ENEL, an. 12 (1976), fasc. 1, pag. 1-33
d18100
dopo alcuni cenni sui piu' recenti provvedimenti del governo e del parlamento per la realizzazione delle centrali di energia elettrica, l' a. illustra e commenta il capo i della legge di cui nel titolo, relativo alle centrali elettronucleari. il nuovo procedimento di localizzazione di queste centrali si divide in tre fasi. la prima fase e' quella della determinazione preventiva delle aree suscettibili di insediamenti nucleari e consta: dell' approvazione, da parte del cipe, del programma di costruzione di centrali dell' enel, d' intesa colla commissione consultiva interregionale, e udito il parere del cnen; e della individuazione, da parte delle singole regioni, di almeno due aree suscettibili di insediamenti nucleari. la seconda fase e' quella dell' istruttoria per l' accertamento dell' idoneita' tecnica delle aree prescelte: l' enel, autorizzato dal ministro per l' industria, esegue le indagini necessarie a tal fine, nei modi e colle facolta' esistenti in materia di ricerca e coltivazione di miniere; entro dodici mesi dall' accesso ai fondi invia al ministro dell' industria e alle regioni interessate un rapporto sulle ubicazioni che propone e sulle loro caratteristiche tecniche e ambientali; per effetto della trasmissione di questo rapporto, il cnen provvede all' istruttoria tecnica sulle ubicazioni proposte dall' enel ed entro otto mesi dalla ricezione del rapporto dell' enel invia ai soggetti soprannominati un proprio parere, che ha carattere necessario. nella terza fase, le regioni, su richiesta del ministro per l' industria, d' intesa coi comuni interessati e sentito l' enel, determinano definitivamente entro 60 giorni la localizzazione della centrale. l' atto di localizzazione costituisce direttamente variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione; sostituisce la licenza edilizia del comune; costituisce dichiarazione di pubblica utilita'; e' il presupposto per l' autorizzazione all' esecuzione di opere preliminari, prima che lo stesso impianto sia stato autorizzato; e' il presupposto della convenzione che l' enel e i comuni interessati stipulano per stabilire il contributo forfettizzato per le opere di urbanizzazione secondaria. l' a. esamina infine piu' brevemente l' autorizzazione ministeriale alla costruzione della centrale nucleare, le disposizioni transitorie relative alle centrali nucleari gia' autorizzate dal cipe, la norma sulla "carta nazionale dei siti".
d.l. 17 marzo 1975, n. 50 l. 18 dicembre 1973, n. 880 l. 2 agosto 1975, n. 393
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