| l' art. 21 del contratto collettivo di lavoro dell' enel prevede -a
differenza che per il normale rapporto di lavoro di diritto privato-
che "l' ente, prima di procedere a nuove assunzioni per coprire nuovi
posti di lavoro o altri resisi vacanti, dara' la preferenza, a
parita' di requisiti, ai lavoratori in servizio" attraverso una
scelta del personale da attuarsi per concorso interno o per titoli:
un sistema, questo, che rappresenta non solo un limite al potere
organizzativo dell' imprenditore, ma anche uno strumento di tutela
dell' interesse dei lavoratori. lo stesso art. 21 prevede pero'
undici casi di esclusione della scelta. tra questi vi e' quello in
cui, qualora la scelta non lasci adito a incertezza, il posto viene
assegnato al lavoratore che -per preparazione professionale e
specifica esperienza acquisita in almeno tre anni di servizio
prestato nell' ambito dello stesso reparto, o ufficio, anche per aver
ripetutamente sostituito il titolare del posto medesimo- abbia
sostanzialmente maturato una legittima aspettativa a occupare questo
posto. i giudici di merito sono stati piu' volte chiamati a decidere
se l' assegnazione in esclusione dalla scelta sia l' esplicazione di
un potere discrezionale dell' ente oppure l' adempimento di un
obbligo posto a carico dello stesso e se quindi al dipendente spetti
rispettivamente una semplice aspettativa ovvero un diritto
soggettivo. l' a. passa in rassegna le decisioni esistenti nell' uno
e nell' altro senso, ritenendo, in conclusione, che la stessa
collocazione sistematica dell' art. 21 porta a giudicare piu' esatto
che l' assegnazione di cui si discute rientra nella sfera di
discrezionalita' organizzativa dell' ente datore di lavoro.
| |