| la responsabilita' per incidenti nucleari che grava, durante la fase
di costruzione dell' impianto, sul titolare dell' autorizzazione o
del nulla osta a costruire prescinde da ogni accertamento di colpa;
essa, pero', incontra un limite nella misura dell' indennizzo da
corrispondere ai danneggiati e nel fatto che, per la sua esistenza,
e' necessaria la presenza nella centrale del combustibile nucleare.
non esiste, per questa responsabilita', la possibilita' di rivalsa
nei confronti del costruttore, ma solo la possibilita' di temperarne
contrattualmente la disciplina. per gli incidenti non nucleari
valgono le norme di diritto comune. i danni misti, se non sono
scindibili con certezza, sono considerati danni di origine nucleare.
la responsabilita' extracontrattuale per danni cagionati a terzi
grava alla stessa maniera sul titolare dell' autorizzazione, ma cio'
non sembra all' a. rispondente a giustizia. sul fornitore grava la
responsabilita' contrattuale relativa alla progettazione delle opere,
delle apparecchiature, delle macchine e quella relativa all'
assistenza tecnica necessaria per far ottenere al futuro esercente le
licenze previste dalla normativa. la legge stabilisce che in fase di
collaudo le prove nucleari e non nucleari avvengano sotto la
responsabilita' del titolare del nulla osta: non e' chiara la ratio
della prima disposizione, mentre e' conforme ai principi della
vigente legislazione la seconda norma. la materia prima necessaria
per ottenere gli elementi di combustibile viene di solito fornita
dall' enel: all' enel rimane la proprieta', sul fornitore grava il
rischio della perdita di tale materiale, nonche' la responsabilita'
civile per danni nucleari cagionati a terzi. il trasporto del
materiale viene fatto da un vettore autorizzato, che e' considerato,
ai fini della responsabilita' civile verso terzi per incidenti
nucleari, alla stregua dell' esercente. infine, le disposizioni
penali esistenti in questa materia si rivolgono, oltre che al
titolare del nulla osta, a "chiunque violi le prescrizioni contenute
nell' autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio di
un impianto nucleare", percio', anche al costruttore, che pure non e'
contemplato da alcuna disposizione particolare.
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