Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


110338
IDG761206003
76.12.06003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sartorelli claudio
la posizione giuridica dell' esercente e del costruttore nella realizzazione di una centrale elettronucleare
Rass. giur. ENEL, an. 12 (1976), fasc. 2, pag. 173-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18100; d1213
la responsabilita' per incidenti nucleari che grava, durante la fase di costruzione dell' impianto, sul titolare dell' autorizzazione o del nulla osta a costruire prescinde da ogni accertamento di colpa; essa, pero', incontra un limite nella misura dell' indennizzo da corrispondere ai danneggiati e nel fatto che, per la sua esistenza, e' necessaria la presenza nella centrale del combustibile nucleare. non esiste, per questa responsabilita', la possibilita' di rivalsa nei confronti del costruttore, ma solo la possibilita' di temperarne contrattualmente la disciplina. per gli incidenti non nucleari valgono le norme di diritto comune. i danni misti, se non sono scindibili con certezza, sono considerati danni di origine nucleare. la responsabilita' extracontrattuale per danni cagionati a terzi grava alla stessa maniera sul titolare dell' autorizzazione, ma cio' non sembra all' a. rispondente a giustizia. sul fornitore grava la responsabilita' contrattuale relativa alla progettazione delle opere, delle apparecchiature, delle macchine e quella relativa all' assistenza tecnica necessaria per far ottenere al futuro esercente le licenze previste dalla normativa. la legge stabilisce che in fase di collaudo le prove nucleari e non nucleari avvengano sotto la responsabilita' del titolare del nulla osta: non e' chiara la ratio della prima disposizione, mentre e' conforme ai principi della vigente legislazione la seconda norma. la materia prima necessaria per ottenere gli elementi di combustibile viene di solito fornita dall' enel: all' enel rimane la proprieta', sul fornitore grava il rischio della perdita di tale materiale, nonche' la responsabilita' civile per danni nucleari cagionati a terzi. il trasporto del materiale viene fatto da un vettore autorizzato, che e' considerato, ai fini della responsabilita' civile verso terzi per incidenti nucleari, alla stregua dell' esercente. infine, le disposizioni penali esistenti in questa materia si rivolgono, oltre che al titolare del nulla osta, a "chiunque violi le prescrizioni contenute nell' autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio di un impianto nucleare", percio', anche al costruttore, che pure non e' contemplato da alcuna disposizione particolare.
d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati