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110341
IDG761206006
76.12.06006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.c.
nota a parere cons. stato sez. i 25 gennaio 1974, n. 3797
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 1, pt. 3a, pag. 13-16
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14317
analogicamente al suddetto parere del consiglio di stato, nel quale si afferma che agli eredi dell' invalido civile morto dopo il riconoscimento dell' inabilita' ma prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza spettano le quote di pensione maturate dall' invalido al momento della morte, l' a. ritiene che, ai fini della determinazione dell' equo indennizzo spettante a causa dell' invalidita', non rileva l' ammontare della retribuzione percepita dall' impiegato ne' la qualifica posseduta dallo stesso, secondo i criteri astratti previsti dal decreto presidenziale n. 686 del 1957. il rinvio alla retribuzione inerente alla qualifica -esistente nelle tabelle del citato decreto- e' solo un parametro per il calcolo della misura dell' indennizzo; ma la retribuzione cui si deve aver riguardo e' quella stabilita dalle norme vigenti nel momento in cui il rinvio diventa operante, che e' quello della liquidazione dell' indennizzo.
d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686
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