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Documento


110348
IDG761206013
76.12.06013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
berliri giuseppe
ancora in tema di conservazione del trattamento economico piu' favorevole nei casi di passaggio di carriera
nota a cons. stato sez. iv 8 luglio 1975, n. 665 cons. stato sez. vi 23 novembre 1973, n. 546 cons. stato sez. iv 2 luglio 1969, n. 333 c. conti sez. contr. stato 3 giugno 1971, n. 443
Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 1, pt. 2g, pag. 96-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14315; d14317
l' art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 prevede, nei casi di passaggio di carriera, l' attribuzione ai dipendenti statali che godono, nella carriera di provenienza, di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova, di un assegno personale pari alla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio. il successivo decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1079 assicura, nei predetti casi di passaggio di carriera, in luogo dell' assegno personale, degli aumenti periodici biennali al fine di assicurare uno stipendio "pari o immediatamente superiore a quello in godimento all' atto del passaggio". il problema che l' a. si pone e' questo: cosa si deve intendere per stipendio in godimento al momento del passaggio. il consiglio di stato ha sostenuto che, per la sua determinazione, bisogna avere riguardo al momento dell' effettiva assunzione, da parte dell' interessato, delle funzioni connesse con la nuova qualifica, mentre la corte dei conti ritiene che vada preso in considerazione lo stipendio posseduto al momento della decorrenza giuridica del passaggio, senza tenere conto delle eventuali modificazioni intervenute tra tale momento e quello successivo dell' effettiva assunzione delle nuove funzioni. la dottrina, a sua volta, ha proposto una soluzione intermedia: che, cioe', il "momento del passaggio" sia da far coincidere con la data dell' atto formale di nomina dell' impiegato nella nuova carriera. l' a. cerca di dimostrare come, a suo parere, la soluzione adottata dal consiglio di stato debba essere preferita alle altre.
art. 202 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 12, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079
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