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| IDG761206013 | |
| 76.12.06013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| berliri giuseppe
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| ancora in tema di conservazione del trattamento economico piu'
favorevole nei casi di passaggio di carriera
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| nota a cons. stato sez. iv 8 luglio 1975, n. 665
cons. stato sez. vi 23 novembre 1973, n. 546
cons. stato sez. iv 2 luglio 1969, n. 333
c. conti sez. contr. stato 3 giugno 1971, n. 443
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| Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 1, pt. 2g, pag. 96-102
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d14315; d14317
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| l' art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 prevede, nei casi
di passaggio di carriera, l' attribuzione ai dipendenti statali che
godono, nella carriera di provenienza, di uno stipendio superiore a
quello spettante nella nuova, di un assegno personale pari alla
differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio. il successivo decreto
presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1079 assicura, nei predetti casi
di passaggio di carriera, in luogo dell' assegno personale, degli
aumenti periodici biennali al fine di assicurare uno stipendio "pari
o immediatamente superiore a quello in godimento all' atto del
passaggio". il problema che l' a. si pone e' questo: cosa si deve
intendere per stipendio in godimento al momento del passaggio. il
consiglio di stato ha sostenuto che, per la sua determinazione,
bisogna avere riguardo al momento dell' effettiva assunzione, da
parte dell' interessato, delle funzioni connesse con la nuova
qualifica, mentre la corte dei conti ritiene che vada preso in
considerazione lo stipendio posseduto al momento della decorrenza
giuridica del passaggio, senza tenere conto delle eventuali
modificazioni intervenute tra tale momento e quello successivo dell'
effettiva assunzione delle nuove funzioni. la dottrina, a sua volta,
ha proposto una soluzione intermedia: che, cioe', il "momento del
passaggio" sia da far coincidere con la data dell' atto formale di
nomina dell' impiegato nella nuova carriera. l' a. cerca di
dimostrare come, a suo parere, la soluzione adottata dal consiglio di
stato debba essere preferita alle altre.
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| art. 202 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3
art. 12, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079
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