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| IDG761206014 | |
| 76.12.06014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fiengo andrea
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| ancora sugli articoli 37 e 28 dello statuto dei lavoratori
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| Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 1, pt. 2f, pag. 87-93
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1431; d710; d762
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| il problema piu' importante posto dallo statuto dei lavoratori e'
quello dell' applicabilita' o meno delle sue disposizioni agli
impiegati statali, nonche' l' altro, ad esso conseguenziale, se le
organizzazioni sindacali degli impiegati statali abbiano o meno la
possibilita' di adire l' autorita' giudiziaria ordinaria, ai sensi
dell' art. 28, in caso di condotta antisindacale dell'
amministrazione statale. sul primo punto l' a. ritiene di poter dare
una risposta affermativa, fondandosi su di una interpretazione
letterale -peraltro non pacifica in dottrina- dell' art. 37 dello
statuto stesso. quanto al secondo punto, il problema che si pone e'
quello di conciliare i poteri che competono al pretore secondo il
dettato dell' art. 28, ("ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato, ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"), con il
principio stabilito dall' art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2246,
all. e. a tale proposito l' a. sostiene che quest' ultimo principio
non e' mai assurto a livello costituzionale, per cui nulla vieta che
il legislatore ad esso deroghi con legge ordinaria, cosa che deve
appunto ritenersi avvenuta per lo statuto dei lavoratori in virtu'
del suesposto art. 37.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300
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