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110350
IDG761206015
76.12.06015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giancola pasquale
cessazione dal servizio di un docente dichiarato totalmente e permanentemente infermo di mente in sede penale
Cons. Stato, an. 27 (1976), fasc. 2, pt. 2f, pag. 214-219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14316
un insegnante elementare viene prosciolto da gravissimi reati contro la liberta' sessuale perche' non imputabile per vizio totale di mente e viene sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario. orbene, a quale attivita' amministrativa e' necessario ricorrere per porre in essere la cessazione del rapporto d' impiego? la corte dei conti, deliberando su un caso analogo, ha affermato che l' amministrazione avrebbe potuto adottare esclusivamente un normale provvedimento costitutivo di dispensa per infermita', non potendosi nella fattispecie attribuire autorita' di cosa giudicata alla sentenza di assoluzione. l' a. non accoglie tale soluzione per la palese assurdita' delle situazioni cui essa potrebbe dare origine e dimostra -in contrasto con la corte- che l' accertamento giudiziale sull' imputabilita', essendo relativo ad un fatto e non all' elemento soggettivo del reato, ha autorita' di cosa giudicata e fa quindi stato ad ogni effetto. sul fondamento di questo presupposto ed in considerazione dei requisiti generali richiesti dalla legge in coloro che desiderano accedere agli impieghi civili dello stato, egli conclude percio' che "l' infermita' mentale, totale e permanente, dichiarata dal giudice in sentenza passata in giudicato, consente l' emanazione di un provvedimento di decadenza" il quale, per la sua natura dichiarativa, produrra' i suoi effetti dalla data della pronuncia della sentenza stessa.
d.p.r. 31 maggio 1957, n. 417 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3
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