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110372
IDG761206037
76.12.06037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
altomare edoardo
osservazioni sulla sanzione pecuniaria ex art. 41, secondo comma
l. urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 5-6 (16 marzo), pag. 527-530
d18227
l' a. si riferisce alla sanzione pecuniaria prevista dal nuovo testo dell' art. 41 della legge urbanistica del 1942 nel caso di opere eseguite senza licenza o in contrasto con questa ed osserva che la dottrina, al contrario della giurisprudenza, ritiene che tale provvedimento abbia piu' natura di obbligazione di risarcimento che di sanzione amministrativa, per cui l' opera abusiva, qualora non sia possibile demolirla o restituire la situazione allo stato precedente, integra gli estremi di un vero e proprio illecito civile. l' a. rileva poi che solo nel caso in cui le opere siano del tutto in contrasto con le norme in materia si puo' parlare di danno ingiusto risarcibile, mentre l' art. 41 prevede l' applicazione della sanzione anche qualora l' opera manchi solamente della licenza, pur corrispondendo ai requisiti richiesti. l' a. osserva come un' interpretazione letterale della legge possa portare, in questo caso, a considerare piu' i requisiti formali che quelli sostanziali, ed auspica un chiarimento da parte del legislatore.
art. 13, comma 2, l. 6 agosto 1967, n. 765 cons. stato sez. v 26 settembre 1969, n. 987 cons. stato sez. v 24 maggio 1957, n. 338 cons. stato sez. v 29 agosto 1972, n. 613 cons. stato sez. v 14 marzo 1972, n. 168 cons. stato sez. v 1 aprile 1973, n. 368 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
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