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110396
IDG761206063
76.12.06063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
borselli edgardo
impugnativa di provvedimenti in materia edilizia
art. 13 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 9 (1 maggio), pag. 824-825
d18227; d15306; d131; d151
l' a. si occupa dell' art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicato dall' autorita' giudiziaria amministrativa per rigettare domande incidentali di sospensione cautelare in materia edilizia e dichiarato ora incostituzionale con sentenza del 19 dicembre 1974, n. 284. la corte costituzionale ritenne infatti che tale disposizione violasse il principio di uguaglianza nel campo della difesa del cittadino contro atti amministrativi. l' a. conclude ricordando che la dottrina ritiene ammissibile, contro le erronee ordinanze di rigetto delle domande di sospensione dell' esecuzione, una domanda per ottenerne la revoca.
art. 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 13 l. 22 ottobre 1971, n. 865 c. cost. 19 dicembre 1974, n. 284
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