| la legge 3 maggio 1967, n. 317, demanda al prefetto il potere di
determinare la somma dovuta per le violazioni delle ordinanze del
sindaco o dell' ente proprietario della strada, emesse ai sensi degli
artt. 3 e 4 del "codice della strada". al riguardo sorge il problema
se detta autorita' governativa debba procedere all' applicazione
della sanzione anche nel caso di ordinanze che si appalesano
illegittime. per risolvere il problema l' a. risale alla natura
giuridica dell' attivita' svolta dal prefetto in sede di
determinazione delle sanzioni depenalizzate, classificandola quale
decisione amministrativa. cio' gli consente di concludere che "nel
caso in cui i trasgressori eccepiscano, in sede di audizione o in
altra sede utile, l' illegittimita' delle ordinanze in questione,
nulla vieta, anzi sarebbe doveroso, tener conto di tali eccezioni al
fine di dichiarare eventualmente infondato l' accertamento, per la
carenza del presupposto in base al quale si concreterebbe la
violazione". qualora manchino, invece, dette eccezioni da parte degli
interessati, l' accoglimento da parte del pretore dell' opposizione
del contravventore non dovrebbe comportare la condanna alle spese,
trovandocisi di fronte ad un atto dovuto.
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