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110479
IDG761206147
76.12.06147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brancati benito
determinazione della sanzione pecuniaria per violazione di ordinanze illegittime
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 22-23
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1872; d16103
la legge 3 maggio 1967, n. 317, demanda al prefetto il potere di determinare la somma dovuta per le violazioni delle ordinanze del sindaco o dell' ente proprietario della strada, emesse ai sensi degli artt. 3 e 4 del "codice della strada". al riguardo sorge il problema se detta autorita' governativa debba procedere all' applicazione della sanzione anche nel caso di ordinanze che si appalesano illegittime. per risolvere il problema l' a. risale alla natura giuridica dell' attivita' svolta dal prefetto in sede di determinazione delle sanzioni depenalizzate, classificandola quale decisione amministrativa. cio' gli consente di concludere che "nel caso in cui i trasgressori eccepiscano, in sede di audizione o in altra sede utile, l' illegittimita' delle ordinanze in questione, nulla vieta, anzi sarebbe doveroso, tener conto di tali eccezioni al fine di dichiarare eventualmente infondato l' accertamento, per la carenza del presupposto in base al quale si concreterebbe la violazione". qualora manchino, invece, dette eccezioni da parte degli interessati, l' accoglimento da parte del pretore dell' opposizione del contravventore non dovrebbe comportare la condanna alle spese, trovandocisi di fronte ad un atto dovuto.
l. 3 maggio 1967, n. 317
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