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110491
IDG761206159
76.12.06159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
buzzoni enzo
applicabilita' dello statuto dei lavoratori ai dipendenti degli enti locali: disimpegno di mansioni superiori
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 71-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1432; d1433; d710
l' a. cerca di verificare se sia possibile applicare lo "statuto dei lavoratori" anche ai dipendenti dei comuni, delle provincie e delle regioni: in particolare egli e' interessato ai riflessi giuridici ed economici che questa legge comporta per i prestatori d' opera che svolgono mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita. innanzitutto egli, in accordo con il parere di eminenti giuristi e con le sentenze di alcuni pretori, ritiene che lo statuto debba trovare applicazione nei confronti degli enti pubblici diversi da quelli economici -ai sensi dell' art. 37 della legge stessa- non soltanto quando questi non abbiano alcuna disciplina, ma anche quando la disciplina per i dipendenti dei suddetti enti risulti carente in qualcuno degli istituti regolati dallo statuto. caso, quest' ultimo, che si verifica appunto per il disposto dell' art. 13 della legge del 1970, n. 300 ("nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all' attivita' svolta"), che anche il consiglio di stato ha dichiarato principio generale valevole per i lavoratori del settore privato e altresi', in difetto di una diversa regolamentazione, per quelli del settore pubblico (eccettuati gli impiegati dello stato).
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300 cons. stato sez. v 6 febbraio 1973, n. 77
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