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110494
IDG761206162
76.12.06162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rodella domenico
edoardo altomare, in tema di legittimazione del sindaco alla costituzione di parte civile, in nuova rass. legisl. dottr. giur., 1 gennaio 1976, pp. 34-36
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 36-37
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18225; d18227
l' a. accenna succintamente agli orientamenti mostrati dalla giurisprudenza in merito al problema affrontato dall' altomare, se cioe' il comune, di fronte agli abusi edilizi, sia titolare di un diritto la cui violazione comporti danni che possono essere fatti valere nel giudizio penale ai fini del risarcimento. egli rileva, innanzitutto, come, prima ancora della dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 28 del codice di procedura penale (che vincolava l' azione amministrativa al giudicato penale), la giurisprudenza avesse gia' riconosciuto l' autonomia fra l' azione repressiva ex art. 32 della legge urbanistica e le azioni penali e come la corte di cassazione abbia ritenuto che, in caso di costruzione senza licenza, il comune sia legittimato a costituirsi parte civile nel giudizio relativo, per ottenere la demolizione ed il risarcimento del danno. dopo aver ulteriormente constatato come non vi sia concordanza nella giurisprudenza sui poteri del giudice penale ai fini della riduzione in pristino o sui poteri, in sede istruttoria, di ordinare il sequestro del cantiere, l' a. conclude affermando che non gli sembra "si possa sostenere che il comune sia privo di un diritto ad agire in qualsiasi sede nei confronti di chi impedisce o rende piu' difficile la soddisfazione degli interessi collettivi, che sono tutelati dalla normativa urbanistico-edilizia".
art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 cass. sez. iii pen. 26 maggio 1969
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