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| IDG761206162 | |
| 76.12.06162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rodella domenico
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| edoardo altomare, in tema di legittimazione del sindaco alla
costituzione di parte civile, in nuova rass. legisl. dottr. giur., 1
gennaio 1976, pp. 34-36
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 1 (1
gennaio), pag. 36-37
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18225; d18227
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| l' a. accenna succintamente agli orientamenti mostrati dalla
giurisprudenza in merito al problema affrontato dall' altomare, se
cioe' il comune, di fronte agli abusi edilizi, sia titolare di un
diritto la cui violazione comporti danni che possono essere fatti
valere nel giudizio penale ai fini del risarcimento. egli rileva,
innanzitutto, come, prima ancora della dichiarazione di
incostituzionalita' dell' art. 28 del codice di procedura penale (che
vincolava l' azione amministrativa al giudicato penale), la
giurisprudenza avesse gia' riconosciuto l' autonomia fra l' azione
repressiva ex art. 32 della legge urbanistica e le azioni penali e
come la corte di cassazione abbia ritenuto che, in caso di
costruzione senza licenza, il comune sia legittimato a costituirsi
parte civile nel giudizio relativo, per ottenere la demolizione ed il
risarcimento del danno. dopo aver ulteriormente constatato come non
vi sia concordanza nella giurisprudenza sui poteri del giudice penale
ai fini della riduzione in pristino o sui poteri, in sede
istruttoria, di ordinare il sequestro del cantiere, l' a. conclude
affermando che non gli sembra "si possa sostenere che il comune sia
privo di un diritto ad agire in qualsiasi sede nei confronti di chi
impedisce o rende piu' difficile la soddisfazione degli interessi
collettivi, che sono tutelati dalla normativa urbanistico-edilizia".
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| art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
cass. sez. iii pen. 26 maggio 1969
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