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110495
IDG761206163
76.12.06163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spezzaferri giorgio
la prassi dei conti correnti presso la tesoreria centrale in rapporto all' autonomia finanziaria delle regioni
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 38-55
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03103; d1894
la legge 6 agosto 1966, n. 629, fa obbligo agli enti che beneficiano di contributi periodici assunti a carico della finanza statale, di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti accesi presso il tesoro. sul fondamento di tale disposizione fin dal 1974 si e' generalizzato l' uso, da parte del ministero del tesoro, di versare la quasi totalita' dei cespiti di pertinenza regionale, promananti dal bilancio dello stato, in conti correnti fruttiferi accesi presso la tesoreria centrale ed intestati a ciascuna regione. l' a., avuto riguardo sia ai soggetti che alla materia disciplinata dalla norma in esame, ritiene di dover negare la sua estensibilita' anche alle regioni ed aggiunge, altresi', che l' adozione dei conti correnti presso la tesoreria finisce, in pratica, con lo svuotare di ogni validita' ed efficacia le norme statutarie sancite dalla maggior parte delle regioni in tema di preventivi di cassa. l' esistenza di tale conto corrente determina, presso le regioni, anche altri effetti negativi, quali un' accentuata laboriosita' nel procedimento di contabilizzazione delle entrate e l' eventualita' di una minore entrata della regione (in determinate circostanze), legata alla misura dei saggi d' interesse convenuti. l' a. conclude rilevando che l' adozione dei conti correnti fruttiferi, pur se suggerita da motivi di opportunita' in vista dell' interesse collettivo, probabilmente si tramuta in un accentramento autoritario, nelle mani dello stato, di quelle discrezionalita' d' intervento che sarebbero invece state prerogative delle regioni. certi comportamenti necessari o convenienti dello stato, che riverberano effetti anche negativi sulle regioni, dovrebbero -al contrario- essere sempre assunti col concorso delle regioni stesse e mai contro o anche senza di loro.
art. 1 l. 6 agosto 1966, n. 629 art. 2 l. 6 agosto 1966, n. 629 d.lg.lt. 10 agosto 1945, n. 510 art. 15 l. 16 maggio 1970, n. 281
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