| la legge 6 agosto 1966, n. 629, fa obbligo agli enti che beneficiano
di contributi periodici assunti a carico della finanza statale, di
tenere le disponibilita' liquide in conti correnti accesi presso il
tesoro. sul fondamento di tale disposizione fin dal 1974 si e'
generalizzato l' uso, da parte del ministero del tesoro, di versare
la quasi totalita' dei cespiti di pertinenza regionale, promananti
dal bilancio dello stato, in conti correnti fruttiferi accesi presso
la tesoreria centrale ed intestati a ciascuna regione. l' a., avuto
riguardo sia ai soggetti che alla materia disciplinata dalla norma in
esame, ritiene di dover negare la sua estensibilita' anche alle
regioni ed aggiunge, altresi', che l' adozione dei conti correnti
presso la tesoreria finisce, in pratica, con lo svuotare di ogni
validita' ed efficacia le norme statutarie sancite dalla maggior
parte delle regioni in tema di preventivi di cassa. l' esistenza di
tale conto corrente determina, presso le regioni, anche altri effetti
negativi, quali un' accentuata laboriosita' nel procedimento di
contabilizzazione delle entrate e l' eventualita' di una minore
entrata della regione (in determinate circostanze), legata alla
misura dei saggi d' interesse convenuti. l' a. conclude rilevando che
l' adozione dei conti correnti fruttiferi, pur se suggerita da motivi
di opportunita' in vista dell' interesse collettivo, probabilmente si
tramuta in un accentramento autoritario, nelle mani dello stato, di
quelle discrezionalita' d' intervento che sarebbero invece state
prerogative delle regioni. certi comportamenti necessari o
convenienti dello stato, che riverberano effetti anche negativi sulle
regioni, dovrebbero -al contrario- essere sempre assunti col concorso
delle regioni stesse e mai contro o anche senza di loro.
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