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110510
IDG761206178
76.12.06178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
illegittimita' dell' ordinanza di sospensione dei lavori e reato di abusiva prosecuzione della costruzione
nota a pret. castelfranco veneto 23 maggio 1975
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 2, pt. 3, pag. 49-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d182; d540
l' ipotesi contravvenzionale in esame si riferisce soltanto all' ordinanza del sindaco che sospende i lavori edilizi, non anche all' ordinanza pronunciata da altra autorita' amministrativa o giurisdizionale. l' ordinanza sindacale, avente natura cautelare e provvisoria, agisce da presupposto essenziale del reato contravvenzionale, non configurabile senza di essa. si pone pertanto il problema dei limiti del sindacato del giudice ordinario sull' atto amministrativo. l' a., richiamandosi alla tradizionale distinzione tra vizi di merito e vizi di legittimita', ritiene che nel caso in esame si trovera' senz' altro ravvisato, e con ruolo assorbente, taluno dei vizi di legittimita' che rende superfluo il sindacato di merito. venendo in tal modo meno l' atto amministrativo la cui inosservanza costituirebbe reato, viene meno anche l' antigiuridicita' del fatto addebitato.
l. 17 agosto 1942, n. 1150
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