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110516
IDG761206184
76.12.06184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannelli antonio
in tema di falso nel documento attestante l' avvenuto rilascio della licenza edilizia
nota a pret. portogruaro 1 ottobre 1974
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 3, pt. 2, pag. 120-123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822; d51522
l' a. dissente dalla sentenza annotata che ha assolto l' imputato (il sindaco) dal reato di falsa certificazione, affermando che egli non poteva controllare le pratiche delle licenze edilizie e doveva firmare, fidandosi di quanto preparato dall' ufficio tecnico del comune. l' a. sostiene, invece, che la gran mole di lavoro non puo' impedire l' integrazione di un reato di falso. la sentenza ha altresi' affermato che nessuna norma prevede, per il rilascio della licenza edilizia, il parere dell' ufficio tecnico comunale e che il parere dell' ufficiale sanitario puo' essere espresso anche dopo il rilascio della licenza. nel caso in esame si trattava infatti di inesatta affermazione dell' esistenza dei suddetti pareri. l' a. dimostra l' infondatezza dell' assunto relativo all' ufficiale sanitario, il cui previo parere e' necessario per il legittimo rilascio della licenza edilizia. l' a. conclude affermando che nell' ipotesi in esame si viene a configurare il reato previsto dall' art. 479 del codice penale e non quello previsto dall' art. 480.
art. 480 c.p.
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