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| IDG761206184 | |
| 76.12.06184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| iannelli antonio
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| in tema di falso nel documento attestante l' avvenuto rilascio della
licenza edilizia
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| nota a pret. portogruaro 1 ottobre 1974
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| Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 3, pt. 2, pag. 120-123
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1822; d51522
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| l' a. dissente dalla sentenza annotata che ha assolto l' imputato (il
sindaco) dal reato di falsa certificazione, affermando che egli non
poteva controllare le pratiche delle licenze edilizie e doveva
firmare, fidandosi di quanto preparato dall' ufficio tecnico del
comune. l' a. sostiene, invece, che la gran mole di lavoro non puo'
impedire l' integrazione di un reato di falso. la sentenza ha
altresi' affermato che nessuna norma prevede, per il rilascio della
licenza edilizia, il parere dell' ufficio tecnico comunale e che il
parere dell' ufficiale sanitario puo' essere espresso anche dopo il
rilascio della licenza. nel caso in esame si trattava infatti di
inesatta affermazione dell' esistenza dei suddetti pareri. l' a.
dimostra l' infondatezza dell' assunto relativo all' ufficiale
sanitario, il cui previo parere e' necessario per il legittimo
rilascio della licenza edilizia. l' a. conclude affermando che nell'
ipotesi in esame si viene a configurare il reato previsto dall' art.
479 del codice penale e non quello previsto dall' art. 480.
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| art. 480 c.p.
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| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
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