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Documento


110529
IDG760600069
76.06.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
maresca giovanni
ancora in tema di prescrizione dell' azione di rescissione per lesion
nota a app. napoli sez. iv 26 febbraio 1972, n. 470
Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 1, pag. 55-62
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306033; d306121
pratico
formale
la dottrina dominante fa decorrere il termine di prescrizione dell' azione di rescissione dalla data di stipulazione del contratto preliminare, sull' assunto che il definitivo e' atto di esecuzione di una determinazione negoziale gia' contenuta nel preliminare. al contrario, l' a. afferma che il contratto definitivo e' negozio autonomo, indipendente, distinto dal preliminare: le parti devono prestare un nuovo consenso, in base alla nuova situazione che si e' venuta a creare nel frattempo, e conservano integra la liberta' di valutazione circa la convenienza dell' atto definitivo, fino al punto che esse possono rifiutarsi di stipularlo. l' a. ritiene altresi' che il definitivo integra il preliminare (inidoneo a trasferire o costituire diritti reali) e produce gli effetti sostanziali del contratto. pertanto non puo' dubitarsi della natura negoziale del contratto definitivo, che contiene un nuovo regolamento di interessi, si' che i presupposti della rescissione debbono essere accertati con riferimento al definitivo. ne consegue che quest' ultimo deve essere rescisso a preferenza di quello preliminare, che ha esaurito i suoi effetti, e dal momento della stipula del definitivo decorre il termine di prescrizione della rescissione. a meno che il definitivo non sia stato ancora stipulato, nella quale ipotesi la parte che ha concluso in stato di bisogno ecc. puo' rendersi inadempiente e proporre entro l' anno dalla conclusione del preliminare, azione di rescissione.
art. 1148 c.c. art. 1351 c.c. art. 2932 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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