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| IDG760600069 | |
| 76.06.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| maresca giovanni
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| ancora in tema di prescrizione dell' azione di rescissione per lesion
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| nota a app. napoli sez. iv 26 febbraio 1972, n. 470
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| Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 1, pag. 55-62
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306033; d306121
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| pratico
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| formale
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| la dottrina dominante fa decorrere il termine di prescrizione dell'
azione di rescissione dalla data di stipulazione del contratto
preliminare, sull' assunto che il definitivo e' atto di esecuzione di
una determinazione negoziale gia' contenuta nel preliminare. al
contrario, l' a. afferma che il contratto definitivo e' negozio
autonomo, indipendente, distinto dal preliminare: le parti devono
prestare un nuovo consenso, in base alla nuova situazione che si e'
venuta a creare nel frattempo, e conservano integra la liberta' di
valutazione circa la convenienza dell' atto definitivo, fino al punto
che esse possono rifiutarsi di stipularlo. l' a. ritiene altresi' che
il definitivo integra il preliminare (inidoneo a trasferire o
costituire diritti reali) e produce gli effetti sostanziali del
contratto. pertanto non puo' dubitarsi della natura negoziale del
contratto definitivo, che contiene un nuovo regolamento di interessi,
si' che i presupposti della rescissione debbono essere accertati con
riferimento al definitivo. ne consegue che quest' ultimo deve essere
rescisso a preferenza di quello preliminare, che ha esaurito i suoi
effetti, e dal momento della stipula del definitivo decorre il
termine di prescrizione della rescissione. a meno che il definitivo
non sia stato ancora stipulato, nella quale ipotesi la parte che ha
concluso in stato di bisogno ecc. puo' rendersi inadempiente e
proporre entro l' anno dalla conclusione del preliminare, azione di
rescissione.
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| art. 1148 c.c.
art. 1351 c.c.
art. 2932 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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