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110533
IDG760600073
76.06.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marenghi enzo maria
disposizioni necessariamente connesse e derivanti nell' art. 9 della legge di registro
cass. sez. i 24 ottobre 1970, n. 2127-2128 cass. sez. i 11 maggio 1968, n. 1451
Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 1, pag. 129-135
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310
pratico
casistica
l' a. prende spunto dal confronto tra i due giudicati, sulla eventuale connessione necessaria tra delegazione di pagamento e mutuo, per talune considerazioni sulla problematica delle disposizioni necessariamente connesse e derivanti. in primo luogo, il termine disposizione, nella legge di registro, sta per negozio giuridico. inoltre le disposizioni contenute negli atti soggetti a registrazione possono farsi valere come connesse soltanto se la connessione dipende dalla loro intrinseca natura o trova titolo in norme di legge. e' esclusa la volonta' delle parti. diverso e' il concetto di disposizioni derivanti, che si basa sul rapporto di causa ed effetto. l' a. scorge, contrariamente a quanto deciso dalla cassazione, sia la connessione che la derivazione nell' ipotesi di negozi di mutuo e delegazione di pagamento: i due contratti costituiscono unita' giuridica; l' uno non sarebbe stato concluso senza l' altro.
art. 9 l. 1 dicembre 1923, n. 3269
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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