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110535
IDG760600075
76.06.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' alessio ugo
una particolare componente negativa del reddito lordo degli istituti di credito: l' imposizione mobiliare sugli interessi passivi corrisposti ai depositanti. incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza
Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 2, pag. 161-174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2302; d21441; d18124
teorico-sistematico
formale
il pagamento del tributo mobiliare da parte di istituti di credito assume i caratteri del reddito industriale. occorre tuttavia, trattandosi di tassazione in base a bilancio, esaminare le singole componenti, attive e passive, dell' utile dell' esercizio per determinare la base imponibile e quindi l' effettivo "quantum" dell' obbligazione tributaria. il principio dell' inscindibilita' del bilancio postula la valutazione unitaria di tutte le operazioni compiute nel periodo d' imposta, in maniera che ogni passivita' sia compensata con gli utili conseguiti nello stesso esercizio. il principio e' confermato anche in sede fiscale, si' che la questione si riduce a un problema di ordine aziendale e l' attenzione si sposta sulle componenti negative dell' utile imponibile che influiscono sulla capacita' produttiva della banca. da un punto di vista aziendale, si puo' affermare la relativita' dell' onere sopportato dalla banca per il pagamento dell' imposta di ricchezza mobile categoria a, alla produzione del reddito aziendale e quindi la detraibilita' della prima in sede di determinazione dell' utile imponibile dell' impresa creditizia. dal punto di vista giuridico. poiche' la disciplina del settore del credito e' improntata al principio costituzionale di tutela del risparmio e di disciplina, tutela e controllo dell' esercizio del credito, le norme tributarie sull' imposta suddetta permettono alla banca di giocare sulla facoltativita' del diritto di rivalsa verso i reddituari. l' esercizio della facolta' di rivalsa e' subordinato al potenziamento del credito e al reperimento dei depositi, secondo le indicazioni del competente ispettorato per la difesa del risparmio e l' esercizio del credito.
d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 32 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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