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| IDG760600075 | |
| 76.06.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' alessio ugo
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| una particolare componente negativa del reddito lordo degli istituti
di credito: l' imposizione mobiliare sugli interessi passivi
corrisposti ai depositanti. incontri e scontri di dottrina e
giurisprudenza
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| Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 2, pag. 161-174
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2302; d21441; d18124
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| teorico-sistematico
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| formale
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| il pagamento del tributo mobiliare da parte di istituti di credito
assume i caratteri del reddito industriale. occorre tuttavia,
trattandosi di tassazione in base a bilancio, esaminare le singole
componenti, attive e passive, dell' utile dell' esercizio per
determinare la base imponibile e quindi l' effettivo "quantum" dell'
obbligazione tributaria. il principio dell' inscindibilita' del
bilancio postula la valutazione unitaria di tutte le operazioni
compiute nel periodo d' imposta, in maniera che ogni passivita' sia
compensata con gli utili conseguiti nello stesso esercizio. il
principio e' confermato anche in sede fiscale, si' che la questione
si riduce a un problema di ordine aziendale e l' attenzione si sposta
sulle componenti negative dell' utile imponibile che influiscono
sulla capacita' produttiva della banca. da un punto di vista
aziendale, si puo' affermare la relativita' dell' onere sopportato
dalla banca per il pagamento dell' imposta di ricchezza mobile
categoria a, alla produzione del reddito aziendale e quindi la
detraibilita' della prima in sede di determinazione dell' utile
imponibile dell' impresa creditizia. dal punto di vista giuridico.
poiche' la disciplina del settore del credito e' improntata al
principio costituzionale di tutela del risparmio e di disciplina,
tutela e controllo dell' esercizio del credito, le norme tributarie
sull' imposta suddetta permettono alla banca di giocare sulla
facoltativita' del diritto di rivalsa verso i reddituari. l'
esercizio della facolta' di rivalsa e' subordinato al potenziamento
del credito e al reperimento dei depositi, secondo le indicazioni del
competente ispettorato per la difesa del risparmio e l' esercizio del
credito.
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| d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 32 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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