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Documento


110544
IDG760600085
76.06.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ga(llo) a(rmando)
in tema di recupero di spese malattia illegittimamente disposto dall' enpas
nota a cons. stato sez. vi 22 ottobre 1971, n. 748
Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 2, pag. 248-251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d702
pratico
casistica
anche nel caso di responsabilita' di terzo per la malattia, l' assistito che ha usufruito delle prestazioni dell' enpas, e' tenuto a rimborsare all' ente le spese di malattia soltanto nei limiti delle somme eventualmente recuperate a titolo di rivalsa delle spese di malattia relative a quell' assistenza. difatti non si puo' degradare il diritto soggettivo alle prestazioni di malattia ad un mero interesse legittimo, ammettendo la non obbligatorieta' delle prestazioni.
art. 13 r.d. 26 luglio 1942, n. 917
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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