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Documento


110589
IDG760600136
76.06.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tozzi valerio
brevi considerazioni su chiesa, stato e sposi nel procedimento per la trascrizione del matrimonio canonico
trib. roma sez. i 21 dicembre 1971
Dir. giur., s. 3, an. 28 (1972), fasc. 6, pag. 915-925
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d94611; d94200
pratico
casistica
nella questione in esame, l' attrice ha convenuto in giudizio la santa sede lamentando la trascrizione, richiesta dal vicariato di roma, del matrimonio segreto da lei contratto, l' aver rilasciato al marito nulla osta a contrarre nuovo matrimonio religioso (annullato in seguito dallo stesso ufficio), la violazione dell' accordo di non far mai trascrivere il matrimonio segreto (inadempienza contrattuale), la violazione del principio di liberta' matrimoniale, traverso la strumentalizzazione della normativa concordataria per imporre lo stato di civile coniugato in dispregio alla volonta' contraria degli interessati. il tribunale ha dichiarato improponibile la domanda per difetto di giurisdizione, lasciando irrisolte le suddette questioni, alle quali l' a. offre talune risposte: 1) la chiesa e' libera di emettere norme che limitino, per quanto di sua competenza, la trascrivibilita' dei matrimoni e anche di concludere accordi del tipo di quello vantato dall' attrice; 2) l' accordo contrattuale di tener segreto il matrimonio, se non legittima la richiesta di risarcimento, puo' fondare la domanda per l' accertamento dell' illegittimita' della trascrizione per mancanza di volonta' dei coniugi, che l' a. ritiene ammissibile. in tal caso unico legittimato passivo nel giudizio di accertamento della illiceita' della trascrizione e' l' autorita' ecclesiastica che ha effettuato la trasmissione dell' atto di matrimonio. il tribunale poteva, a questo fine, dichiarare la sua competenza.
art. 3 cost. art. 34 conc. art. 7 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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