Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


110609
IDG760601060
76.06.01060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
f.t.
nota a cass. sez. i 27 maggio 1971, n. 1584
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 5, pt. 1a, pag. 939-940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4152; d14106
pratico
formale
l' a. condivide la sentenza della cassazione sia in relazione alla legislazione sui compiti degli uffici tecnici del catasto, sia per una ragione d' ordine sistematico: per la ragione, cioe', che gli uffici catastali hanno una finalita' schiettamente fiscale e le loro annotazioni, rispetto alla qualita' di proprietari hanno una limitata, indiziaria efficacia probatoria. se le annotazioni avessero anche funzione costitutiva nelle vicende traslative dei diritti reali, ovvero efficacia probatoria decisiva, sarebbe allora giustificato postulare l' esistenza d' un dovere degli uffici di controllare la validita', oltre che formale, anche sostanziale degli atti annotati.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati