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Documento


110618
IDG760601069
76.06.01069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
o.d.t.
nota a cass. sez. i 22 novembre 1971, n. 3375
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 6, pt. 1a, pag. 1067-1070
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0431; d03111
pratico
formale
l' a. critica la sentenza della cassazione e sostiene che l' ufficiale sanitario e' un organo comunale. sul piano organizzatorio non esiste nel comune un ufficio sanitario statale ma esistono semplicemente degli uffici sanitari dei comuni e dei consorzi comunali, cosicche' lo stato si avvale non dell' ufficio, ma della competenza di un organo altrui. pertanto non puo' verificarsi, nemmeno in astratto, l' ipotesi della ineleggibilita' di un ufficiale sanitario a consigliere regionale come capo di un ufficio statale nelle regioni perche' l' ufficiale sanitario non e' capo di un ufficio statale.
art. 5 comma 7 l. 17 febbraio 1968, n. 108
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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