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Documento


110626
IDG760601079
76.06.01079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m.d.
nota cass. sez. iii 20 luglio 1971, n. 2335
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 7, pt. 1a, pag. 1203-1206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306006; d30604
pratico
formale
l' a. nella nota concorda con la sentenza della cassazione in quanto sostiene che in un contratto ci sono degli effetti negoziali che si verificano al momento del consenso e degli effetti finali; ora in un contratto sottoposto a condizione sospensiva si verificano immediatamente gli effetti negoziali per cui se una delle parti recede unilateralmente e ingiustificatamente l' altra parte puo' agire in risoluzione senza attendere il verificarsi o meno della condizione.
art. 1372 c.c. art. 1356 c.c. art. 1358 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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