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110628
IDG760601081
76.06.01081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marino ignazio
brevi note in tema di responsabilita' verso i terzi nella delegazione amministrativa intersoggettiva
nota a cass. 22 giugno 1971, n. 1969
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 7, pt. 1a, pag. 1213-1220
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1200
pratico
formale
l' a. critica la sentenza della cassazione e sostiene che non si e' mai tenuto conto che l' atto di delega, nella delegazione amministrativa intersoggettiva, non e' un atto interno, ma un provvedimento amministrativo conoscibile dai terzi, i quali, proprio su questo atto, possono fare affidamento. la tutela dell' affidamento dei terzi sembra insufficiente se la cassazione considera responsabile, sempre e soltanto, il delegato nei loro confronti. sostiene altresi', che nella fattispecie in esame non si riscontra un caso di delegazione amministrativa in quanto tale fenomeno e' stato definito, dalla legge che lo regola, "utilizzazione di organi altrui", differenziandolo dalla delega. pertanto allo stesso non possono applicarsi i principi della responsabilita' dell' ente delegato nei confronti dei terzi.
d.p.r. 30 luglio 1950, n. 878
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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