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Documento


110647
IDG760601101
76.06.01101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de sanctis r. angela
nota a cass. sez. ii 20 novembre 1971, n. 3356
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 9, pt. 1a, pag. 1453-1454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3048
pratico
formale
l' a. sostiene che si ha comunione volontaria quando essa si costituisce per la sola volonta' dei futuri comunisti, o mediante contratto o negozio plurilaterale, ovvero anche mediante un contratto stipulato tra i futuri comunisti e un terzo. si ha invece comunione incidentale quando, nonostante l' intervento dell' uomo, la fonte della comunione non e' la volonta' umana ma essa sorge come conseguenza di certi fatti o per volere di un terzo.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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