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110651
IDG760601105
76.06.01105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
formiggini aldo
giurisdizione italiana nei confronti dell' unico azionista straniero
nota a cass. sez. un. 3 maggio 1971, n. 1268
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 9, pt. 1a, pag. 1521-1528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40213; d31220
pratico
formale
l' a. annota adesivamente la decisione osservando che l' azione proposta dal creditore non e' un' azione surrogatoria ma un' azione autonoma fondata sopra un' obbligazione nascente dalla legge a carico dell' unico azionista della societa' insolvente. tale azione ha per presupposto non l' inadempimento contrattuale ma l' insolvenza della societa' debitrice che puo' essere radicata nel pro della societa', dovunque risieda l' unico azionista, trattandosi di pagamenti di debiti sociali, sia l' unico azionista cittadino o straniero, persona fisica o giuridica. l' a. esamina quindi il progetto di conservazione relativo al fallimento e alle altre procedure concorsuali tra i paesi membri della comunita' europea osservando che, stando alla sua formulazione, la teoria dell' imprenditore occulto entrera' nella piu' ampia accezione in tutti i paesi comunitari, assurgendo nelle societa' per azioni a formale disciplina legislativa, non solo dal socio tiranno al socio sovrano e al socio dominante, ma anche al non socio imprenditore di fatto, fino a ipotesi in cui, nonostante l' abuso dei beni sociali, puo' anche non sussistere un imprenditore.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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