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Documento


110667
IDG760601121
76.06.01121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.m.
nota a app. bologna 21 maggio 1971
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 10, pt. 1b, pag. 851-852
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40730; d44020
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza della corte d' appello di bologna e sostiene che la notifica di un atto e' un "atto" complesso risultante dalla combinazione di piu' atti ordinati in modo che il risultato non si raggiunge se ognuno di essi non viene perfezionato. sostiene altresi' che in un sequestro, l' omissione dell' indicazione dei beni sequestrati, non puo' essere dedotta di per se' sola come causa di inefficacia ma solo in quanto determini la nullita' di detta citazione. cio' si ha solo se la notifica o la citazione in conseguenza dell' omissione, siano tali da determinare un' assoluta incertezza sull' oggetto del sequestro o sulle attivita' svolte.
art. 683 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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