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110677
IDG760601131
76.06.01131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gentili aurelio
proporzionalita' della retribuzione e "sfruttamento antisociale" del lavoro
nota a cass. sez. ii 14 gennaio 1972, n. 114
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 12, pt. 1a, pag. 1941-1956
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7440
pratico
formale
l' a. sostiene che il criterio della proporzionalita' esprime l' esigenza di ragguagliare la retribuzione ad un valore relativo ma costante, vale a dire un valore che non puo' mancare ma la cui misura e' variabile, mutando secondo le caratteristiche dell' attivita' espletata. siffatta variabilita' va rintracciata nella quantita' e qualita' del lavoro prestato, ma non va misurata secondo il metro di valutazione dell' accordo delle parti, cioe' il contratto individuale di lavoro, perche' a questa stregua, stante l' ineguaglianza sostanziale di esse, non potrebbe scaturirne l' individuazione di un giusto prezzo. tutto cio', sostiene ancora l' a., deriva dal fatto che, il costituente introducendo il criterio della proporzionalita', ha effettuato una ricognizione della realta' sociale e ha adottato e fatto proprio il criterio secondo il quale l' utilita' alla quale va riportato il valore del lavoro e' l' utilita' sociale: una prestazione lavorativa, cioe', non vale per cio' che concretamente rende alla controparte che se ne appropria bensi' per cio' che rende alla collettivita' che se ne avvantaggia.
art. 36 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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