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| IDG760600009 | |
| 76.06.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| forte fabrizio
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| in tema di impugnazione della adozione ordinaria
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| trib. napoli sez. i 4 aprile 1970, n. 2095
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| Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 1, pag. 61-73
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30140
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| pratico
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| casistica
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| l' a. respinge il collegamento, che si ripete tralaticiamente da
parte della giurisprudenza e della dottrina, tra assolutezza dell'
azione d' impugnazione dell' adozione ordinaria ed interesse
superiore, tanto piu' che il concetto di quest' ultimo e' largamente
contestato. inoltre l' assolutezza dell' impugnazione non e'
congeniale, a parere dell' a., alla certezza e stabilita' dei
rapporti di famiglia. anche la sentenza in esame respinge l'
assolutezza dell' azione e pertanto giustifica la legittimazione dei
parenti dell' adottante entro il sesto grado collegandola all'
esistenza dell' interesse ad agire, ma l' a. dissente dalla decisione
negando che nel caso in esame, i parenti fossero titolari di un
interesse ad agire, anche soltanto morale. in relazione ai problemi
della struttura e della causa dell' adozione, l' a. aderisce alle
conclusioni della sentenza, che negano rilevanza sostanziale alla
domanda dell' adottante, ma respinge la conclusione che attribuisce
all' adozione anche una causa patrimoniale e implicitamente riconosce
rilievo alla mancanza di causa.
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| art. 291 c.c.
art. 297 c.c.
art. 311 c.c.
art. 235 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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