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110695
IDG760600015
76.06.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capozzi guido
l' assegno periodico al coniuge divorziato
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 2, pag. 161-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
pratico
comparatistica; casistica
con la pronunzia di divorzio viene risolto ogni rapporto fra i coniugi con eccezione soltanto del reciproco diritto a prestazioni economiche (mantenimento o alimenti). il nostro ordinamento considera il divorzio come un rimedio e non come una sanzione: non e' percio' riconosciuto il divorzio per colpa. poiche' le prestazioni economiche sono un residuo effetto del matrimonio sciolto, avranno rilevanza tutte le colpe dei coniugi precedenti al divorzio al fine di attribuire a chi non ha mezzi sufficienti il mantenimento (se incolpevole) o soltanto gli alimenti (se colpevole). l' assegno periodico al coniuge divorziato avra', in linea di massima, le stesse caratteristiche dell' obbligo alimentare, salve le eccezioni relative alla transazione e alla rinunzia.
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 156 c.c. art. 145 c.c. art. 301 c.c. francia art. 58 ehegesetz 1942
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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