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Documento


110696
IDG760600016
76.06.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grassi lucio
sui termini di costituzione (e ricostituzione) delle parti nei giudizi di separazione personale
trib. napoli sez. i 30 giugno 1970, n. 4652 trib. napoli sez. i 12 febbraio 1970, n. 810 trib. napoli sez. i 24 maggio 1968 ord. trib. napoli sez. i 15 novembre 1965
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 2, pag. 223-227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127; d4410
pratico
casistica
il processo di separazione personale dei coniugi consta di due fasi: la prima, precontenziosa, che si conclude con l' udienza presidenziale; la seconda, contenziosa, che ha inizio con l' investitura della causa al giudice istruttore da parte del presidente. esaurita la fase presidenziale, il termine di comparizione innanzi al giudice istruttore e' fissato in base all' art. 163 bis codice procedura civile. se le circostanze lo richiedono, i termini sono ridotti della meta'. l' attore deve depositare le sue deduzioni o deve costituirsi in giudizio entro 10 o 5 giorni dalla data dell' udienza presidenziale, a seconda che i termini di comparizione siano stati dati per intero o ridotti alla meta'. il convenuto deve costituirsi in giudizio 5 o 3 giorni prima dell' udienza, a seconda che i termini di comparizione siano interi o ridotti.
art. 164 c.p.c. art. 165 c.p.c. art. 166 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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