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110699
IDG760600019
76.06.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
regonati franco
osservazioni sull' art. 244, terzo comma, c.p.c.
nota a app. napoli sez. iii 28 febbraio 1969, n. 769
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 2, pag. 311-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41551
pratico
casistica
la corte ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale qualora non siano indicati i nomi dei testimoni, ai sensi dell' art. 244 codice procedura civile. ha negato, inoltre la concessione del termine di cui al comma 3 dell' articolo citato. al contrario, nel caso in esame (vertente su una pretesa violazione di una clausola di esclusivita' nella vendita di merci), la corte avrebbe dovuto assegnare il termine in questione. infatti, la prova dei danni conseguenti alla violazione di una clausola di esclusiva non e' di per se' inammissibile, non contrastando con i principi della responsabilita' contrattuale. in seguito, una volta accertato che la prova non poteva essere dedotta in concreto, mancando l' indicazione dei fatti e dei testimoni, il giudice avrebbe dovuto assegnare il termine e, se la parte non avesse adempiuto la prescrizione, sanzionare con l' inammissibilita'.
art. 244 c.p.c. art. 163 c.p.c. art. 183 c.p.c. art. 184 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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