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Documento


110706
IDG760600026
76.06.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tozzi valerio
illegittimita' costituzionale dell' a. 145 c.c. i co. e suoi riflessi sull' obbligo di mantenimento
c. cost. 13 luglio 1970, n. 133
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 3, pag. 387-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127; d30128
pratico
casistica
precedentemente alla declaratoria di incostituzionalita' dell' art. 145 comma 1 codice civile gravava sul marito l' onere del mantenimento della moglie, indipendentemente dalle condizioni patrimoniali di quest' ultima. dopo la sentenza della corte costituzionale, entra in considerazione anche la situazione patrimoniale della moglie. si' che, se la moglie versa in condizioni economiche piu' floride di quelle del marito, questi non sara' piu' gravato dall' onere di mantenimento. tutti i giudizi di separazione che s' instaureranno successivamente a tale sentenza, saranno regolati nel modo innanzi esposto. per i giudizi pendenti. l' eventuale ordinanza del giudice istruttore, che regola i rapporti tra coniugi, puo' essere modificata adeguando l' obbligazione al dettato della sentenza. per quanto attiene ai giudizi gia' conclusi, sara' lecito, alla luce della nuova normativa, instaurare un giudizio che modifichi l' obbligazione alimentare.
art. 145 c.c. art. 136 cost. art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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