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Documento


110707
IDG760600027
76.06.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cimato antonio
la nozione di "estraneo" nel retratto successorio
nota a app. napoli sez. ii 16 aprile 1970, n. 1004
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 3, pag. 412-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30290; d3022
pratico
casistica
scopo del retratto successorio e' la conservazione della comunione ereditaria tra i soggetti indicati dal testatore o dalla legge. esso mira, pertanto, ad evitare l' ingresso di "estranei". il termine "estranei", usato anche dal legislatore, indica i soggetti non coeredi, cioe' estranei alla eredita' ed alla originaria vocazione ereditaria. la sentenza in esame afferma che la tutela della comunione si esaurisce nell' ambito della vocazione ereditaria diretta. se si accogliesse tale affermazione, si dovrebbe escludere l' applicabilita' del retratto alla successione per rappresentazione. al contrario, la successione per rappresentazione presuppone la vocazione diretta dell' ascendente. il venir meno dell' ascendente consente ai suoi discendenti di subentrare nella sua posizione giuridica di successore diretto. pertanto, il retratto successorio si applica anche alla successione per rappresentazione.
art. 732 c.c. art. 467 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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